SOMMARIO: Natura e cumuli – Disciplina delle reversibilità “tabellari” – Le aliquote di reversibilità – Condizioni economiche e il concetto di ” inabilità a proficuo lavoro – Indennità una tantum – Trattamento speciale – Limiti di reddito per gli orfani maggiorenni inabili – Pensioni di reversibilità e partecipazione degli orfani – Liquidazione del trattamento provvisorio nei confronti degli aventi diritto diversi dal coniuge e dagli orfani minorenni – Coniuge divorziato, nuovo matrimonio e pensione di reversibilità – Revoca del trattamento di reversibilità.

 

 Natura – cumuli

 

Le norme precedenti  alla riforma pensionistica di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, nei casi di pensione di reversibilità (morte dell’iscritto in quiescenza) e di pensione indiretta (morte dell’iscritto in servizio), individuava le categorie di superstiti alle quali, alla presenza di determinati requisiti (età, inabilità permanente nullatenenza e a carico) competeva una percentuale dell’importo della pensione già in godimento o spettante al dante causa.

 

Come detto, con la legge di riforma del sistema previdenziale, l’art.1, comma 41^, ha profondamente innovato la materia, estendendo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti in vigore nel regime obbligatorio gestito dall’INPS a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione  (abrogando di fatto, in molte parti, la normativa dei pubblici dipendenti di cui agli articoli 81 e seguenti del testo unico approvato con DPR 1092/73). Tutto ciò per i trattamenti aventi decorrenze dal 17 agosto 1995 a prescindere dalla data d’ inizio della pensione del dante causa.

A tale estensione è stata affiancata l’introduzione di disposizioni che prevedono la riduzione dell’assegno spettantealla presenza di determinati redditi percepiti dal beneficiario del trattamento stesso. (tabella F)

I limiti di reddito che determinano una riduzione dell’assegno pensionistico ai superstiti sono

per l’anno 2012:

 

fino a euro 18.759                                                  100%

oltre euro 18.759 fino a euro 25.012                        75%

oltre euro 25.012 fino a euro 31.265                        60%

oltre euro 31.265                                                      50%

per l’anno 2013:

 

fino a euro 19.321,77                                                100%

oltre euro 19.321,77 fino a euro  25.762.36                75%

oltre euro 25.762,36 fino a euro  32.202,95                 60%

oltre euro 32.202,95                                                      50%

 

per l’anno 2014

 

fino a  euro 19.553,82                                                   100%

oltre euro 19.553,82 fino a euro 26.071,76                     75%

oltre euro 26.071,76 fino a euro 32.589,70                      60%

oltre euro 32.589,70                                                         50%

 

per l’anno 2015

 

fino a euro 19.593,21                                                       100%

oltre 19.593,21 fino a 26.124,28                                        75%

oltre 26.124,28 fino a 32.655,35                                        60%

oltre euro 32.655,35                                                           50%

 

Al riguardo il Ministero del Lavoro, con nota n.7/61633 del settembre 1995, ha chiarito che i redditi da prendere in considerazione ai fini della cumulabilità sono quelli assoggettabili  ad IRPEF, al netto dei contributi assistenziali e previdenziali con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa d’abitazione, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell’importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata l’eventuale riduzione.

 

Con successiva circolare n.692/96 il Ministero del tesoro – Direzione dei Servizi periferici –  precisò che:

 

a) sono escluse dalla riduzione prevista dalla tabella dei cumuli, le reversibilità delle pensioni privilegiate tabellari di cui all’art. 67, ultimo comma, del DPR 1092/73, per la loro natura non reddituale;

b) i predetti limiti di cumulabilità non si applicano, inoltre, se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minorenni, studenti di scuola media superiore fino a 18 anni o universitario fino a 26 o inabili;

c) sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in godimento alla data del 17 agosto 1995, con assorbimento sui futuri miglioramenti;

d) nel caso di titolarità del soggetto di più pensioni ai superstiti, detti trattamenti sono da considerarsi  tutti esclusi dal calcolo dei redditi da valutare ai fini d’eventuali riduzioni.

In tema di riduzioni è da segnalare, da ultimo, il contenuto dell’art. 18, comma 5 della legge 111/2011 che, a partire dal 1 gennaio 2012, ha previsto che le pensioni ai superstiti siano soggette ad una maggiorazione dell’aliquota percentuale generale nei casi in cui:

a) il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a un’età del medesimo superiore a 70 anni,

b) la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni,

c) il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni.

 

In tali casi la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli minori, studenti o inabili


Disciplina delle reversibilità “ tabellari”

 

    In analogia alla disciplina ordinaria, le pensioni privilegiate tabellari di reversibilità spettano:

  1. al coniuge anche se separato legalmente. In caso di separazione per sua colpa, il coniuge ha diritto alla pensione a condizione che risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
  2. al coniuge divorziato nel caso in cui l’ex coniuge deceduto non si sia risposato e se il coniuge superstite: 1) è titolare dell’assegno alimentare, 2) non si è risposato 3) il coniuge deceduto ha svolto il servizio militare prima della data della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se il militare si è risposato, il tribunale, su istanza dell’ex coniuge, può stabilire che una quota della pensione spettante al nuovo coniuge gli sia assegnata in rapporto alla durata del precedente matrimonio.
  3. ai figli minori di anni 21. Per gli iscritti all’università la pensione spetta per la durata del corso di studi e non oltre il 26 anno di età,
  4. figli inabili a proficuo lavoro con età superiore a 21 anni o che abbiano compiuto i 60 anni a condizione che siano conviventi, a carico e nullatenenti
  5. in mancanza del coniuge e dei figli, ai genitori (o fratelli e sorelle) con più di 60 anni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico del titolare della pensione

 

Per il genitore, si prescinde da tali condizioni se il militare defunto era figlio unico, in questo caso compete la pensione secondo la normativa di guerra ( art. 92 DPR 1092/73 – art. 64, comma 2 DPR 915/78) o riconosciuto vittima del terrorismo ( art. 10 comma 3 D.Lgs n. 20/2012); in quest’ultimo caso si prescinde dal requisito della convivenza e della condizione economica anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle.

 

Procedure

 

L’iter procedurale si differenzia in base al momento del decesso del titolare:

 

militare deceduto in servizio: i familiari  devono presentare la domanda con la relativa documentazione all’Amministrazione centrale presso la quale il militare prestava servizio

militare deceduto in pensione: i familiari devono presentare la domanda all’INPS o alla Ragioneria territoriale  dello Stato della provincia di residenza.

 

Le condizioni che danno diritto alla pensione devono sussistere al momento della morte del pensionato. La condizione di nullatenenza deve permanere anche in seguito altrimenti la pensione è revocata; conseguentemente, attraverso autocertificazione, i famigliari si devono impegnare a comunicare, per iscritto, a detta Direzione, qualsiasi variazione nelle condizioni che hanno dato diritto alla pensione.

 

Con circolare n. 875 del luglio 1999, il Ministero del tesoro – Direzione centrale degli uffici locali  – Divisione V,  ha convenuto che i trattamenti indiretti e di reversibilità, derivanti dalle pensioni privilegiate “ tabellari militari”, non essendo riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva dell’AGO sono da considerare escluse dall’ambito d’applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n.335/95. Né deriva che i trattamenti in questione restano disciplinati dalle norme del DPR n.1092/73 (50% della pensione base) continuando, inoltre, a essere provvisti, se spettante, dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 della legge 324/59, con separato assegno accessorio.

 

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 92 del DPR 1092/73 la concessione della pensione di reversibilità ai congiunti può essere, se più favorevole, disciplinata dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra con l’applicazione della tabella G).

In tal caso, però, non va riconosciuto alla vedova “ l’assegno supplementare” poiché il dante causa è invalido per servizio e la vedova non è destinataria della legislazione pensionistica di guerra, salvo espresso rinvio, che si rinviene soltanto nell’art. 92, ma con riferimento alla sola pensione, con esclusione degli assegni accessori che restano quelli della pensionistica ordinaria (Corte dei Conti – Sez. Giurd. Lazio, sentenza n. 2268/97)

 

Le aliquote di reversibilità

 

   Sono stabilite nelle seguenti misure:

– coniuge:                               60%

– coniuge con 1 figlio               80%

– coniuge con più figli             100%

– 1 figlio                                    70%

– 2 figli                                      80%

– 3 o più figli                            100%

– genitori                                   50%

– da 1 a 3 fratelli/sorelle            50%  

 

 Condizioni economiche e il concetto di inabilità a proficuo lavoro

Ai sensi dell’art. 85 del DPR  1092/73, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori ed i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui, quando questi forniva loro , in tutto o in modo prevalente, i necessari mezzi di sussistenza.

Agli stessi fini, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 41/86, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni, inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa e a carico del dipendente statale o del pensionato deceduto, non devono possedere redditi superiori a quelli previsti per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali ( anno 2012 euro 15.627,22 – anno 2013 euro 16.127,30 – anno 2014 euro 16.449,85 – anno 2015 euro 16.532,10).

Per quanto attiene al corretto significato da dare al concetto di ” inabilità a proficuo lavoro”, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, occorre che l’inabilità sia caratterizzata dall’obiettiva impossibilità del soggetto di svolgere qualsiasi atttività lavorativa, tale da assicuragli idonei mezzi di sostentamento.


Indennità “ una tantum”

 

Nel caso in cui alla morte dell’iscritto non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti, sia per mancanza dei requisiti contributivi per la pensione diretta, sia perché nessuno di loro possedeva i requisiti prescritti, al coniuge superstite o in mancanza ai figli, spetta un’indennità per una volta tanto commisurata all’entità dei contributi risultanti a favore del dante causa.

Il diritto è riconosciuto a condizione che nei 5 anni anteriori alla data di morte dell’iscritto risulti accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo dell’indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati . Tale importo non può in ogni caso essere inferiore a euro 22,32 né superiore a euro 66,94

 

 Trattamento speciale

 

L’art. 93 del DPR 1092/73  stabilisce che alla vedova e agli orfani minori di 21 anni (o maggiorenni purché sussistano le condizioni previste dalla legge) del dipendente deceduto per fatti di servizio, ovvero del titolare di trattamento privilegiato di 1^ categoria, con o senza assegno di superinvalidità, (qualunque sia stata la causa del decesso) è attribuito, a domanda, per la durata di 3 anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale d’importo pari  a quello della pensione di prima categoria.

 

Il trattamento spetta, altresì, alla vedova ed agli orfani del pensionato in godimento di trattamento privilegiato inferiore (dalla 2 alla 8 categoria) che decede per causa strettamente connessa all’infermità indennizzata (Corte dei Conti – Sezione III – Pensioni civili – sentenza n. 62254/88)

 

Se la domanda è presentata dopo due anni dalla morte, il beneficio  decorre dal primo giorno del mese successivo  a quello della presentazione della domanda ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni. Scaduto il termine dei tre anni, i soggetti riceveranno , dal giorno successivo alla scadenza,  il normale trattamento di reversibilità secondo le modalità in precedenza e in seguito indicate.

 

Limiti di reddito per gli orfani maggiorenni inabili

 

Per l’anno 2010 il limite di reddito per essere considerati “ a carico” ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani  maggiorenni  di dipendenti o pensionati pubblici, avente decorrenza dal 17 agosto 1995, è pari ad  euro 15.154,24 elevato ad euro 15.305 per l’anno 2011 , euro  15.627,22 per l’anno 2012, euro 16.127,30 per l’anno 2013, euro 16.449,85 per l’anno 2014, euro 16.532,10 per l’anno 2015.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 222/84, vale a dire che siano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità d’accompagnamento ( euro 526,26 dal 1 gennaio 2014 e euro 532,21 dal 1 luglio 2014)

Pensioni di reversibilità e partecipazione degli orfani

 

    Con nota del 18 novembre1997 il Ministero del Tesoro – Direzione dei servizi periferici, richiamandosi alla nota del Ministero delle Finanze n.5/1140/97 del 17.9.97, ha chiarito che , ai fini fiscali, la quota di pensione di reversibilità fa parte integrante del reddito proprio del coniuge superstite, con la conseguenza che le Amministrazioni dello Stato che erogano trattamenti pensionistici di reversibilità devono rilasciare singole certificazioni (modello 201) della pensione per il coniuge e per gli orfani compartecipi

 

Liquidazione del trattamento provvisorio nei confronti degli aventi diritto diversi dal coniuge e dagli orfani minorenni

L’art. 162 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 7 del DPR n.138/86 stabilisce, tra l’altro, che il trattamento provvisorio di pensione spetta anche al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in servizio o del pensionato scomparso durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio, mentre il comma 6 dell’art. 7 del DPR n.538/86 prevede analoghe disposizioni per gli iscritti alla CPDEL (ora INPS ex gestione INPDAP); dalle due disposizioni consegue che agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori e ai collaterali del pensionato deceduto  durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio, il trattamento di reversibilità può essere liquidato non soltanto dopo l’emissione della pensione definitiva diretta debitamente registrata dagli organi di controllo  ma anche nelle more e nei ritardi dell’emissione dei provvedimenti finali ( Informativa INPDAP n.14/2003).

 

Coniuge divorziato , nuovo matrimonio e pensione di reversibilità

 

   Con decisione n. 159/98 la Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili –  ha affermato che  ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivono sia il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) sia il nuovo coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi hanno pari e autonomo diritto all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento riconosce al coniuge sopravvissuto; inoltre la ripartizione del trattamento tra detti coniugi deve essere fatto sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni. e in rigorosa proporzione con i relativi periodi. Pertanto nell’ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, quello divorziato ha diritto all’intero trattamento di reversibilità.

 

Con successiva ordinanza n.419/99 la Corte Costituzionale ha temperato tale criterio, precisando che la ripartizione del trattamento deve essere effettuata non solo sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche delle condizioni economiche e reddituali delle parti.

 

Revoca del trattamento di reversibilità

Il diritto alla pensione di reversibilità cessa nei seguenti casi:

–    il coniuge contrae nuovo matrimonio, in questo caso, ai sensi dell’art.3 D.L. Lgt. n.39/1945, ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione, compresa la 13 mensilità, mentre aumenta la quota spettante ai figli, se presenti; il pagamento è disposto d’ufficio ed è assoggettato a tassazione con gli stessi criteri previsti per il trattamento di pensione

–    i figli raggiungono , secondo i casi, i 18,21 o 26 anni o quando viene meno il loro stato di inabilità

–    i figli, di qualunque età, prestino attività lavorativa

–    i genitori conseguano altra pensione con data anteriore a quella di reversibilità

–    i fratelli o le sorelle conseguano altra pensione o contraggono matrimonio, ovvero venga meno lo stato d’inabilità

 

E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale dell’ INPS/Ragioneria territoriale dello Stato, la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione e il verificarsi di qualsiasi evento che comporti modificazioni della stessa.