SOMMARIO: Pensioni tabellari – Natura reddituale delle pensioni ordinarie.

 

Pensioni tabellari

Con sentenza n. 387 del 4/11 luglio 1989 la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità dell’art. 34, comma 1^ del DPR n. 601/73 nella parte in cui “ non estende l’esenzione fiscale sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate  ordinarie tabellari, spettanti ai militari di leva” , affermando la natura  non reddituale delle suddette pensioni , in considerazione della peculiarità di tali trattamenti che s’innestano sul rapporto di servizio obbligatorio di cui all’art. 52, comma 2^ della Costituzione.

Sugli effetti della citata sentenza, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti con circolari n. 16 del 12 ottobre 1989 e n. 21 del 21 maggio 1991, in particolare  con la seconda, a seguito del parere del Consiglio di Stato – sez. III –  n. 291/91 del 19 marzo 1991, ha, tra l’altro, precisato che : “ai titolari  di pensione tabellare  possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità  di allievo  ufficiale e/o ufficiale di complemento, e di sottufficiale (intendendosi per tali solo i militari di leva promossi sergenti  nella fase terminale del servizio) e i carabinieri ausiliari     (militari di leva presso l’Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del fuoco.”

Poi a seguito di pareri del Ministero del Tesoro e della Difesa, il Ministero delle Finanze, con circolare n. 260/e del 28 ottobre 1996 rappresentò che: “ai titolari di pensione privilegiata tabellare sono equiparati  anche i titolari di pensione privilegiata ordinaria per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di ausiliario nella Polizia penitenziaria“

Con circolare n. 740 del 10 febbraio  1997, il Ministero  del Tesoro – Direzione generale dei servizi periferici – si espresse favorevolmente, previo nulla osta delle varie  Direzioni del Ministero della Difesa,  alla concessione dell’analoga agevolazione fiscale  anche nei confronti degli ufficiali di complemento trattenuti per un breve periodo oltre il servizio  obbligatorio di leva, mentre il Ministero delle Finanze con successiva circolare n. 104/E del  19 maggio 2000, ha confermato come  l’esenzione dell’IRPEF prevista per le pensioni privilegiate tabellari spetta, in ogni caso, a condizione che la menomazione, che ha costituito titolo alla pensione, si sia verificata durante lo stesso periodo di servizio militare di leva o equiparato, svolto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo imposto dall’art. 52, comma 2 della Costituzione

Per quanto riguarda, infine, gli interessi moratori e le rivalutazioni monetarie correlate al trattamento tabellare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 348 del 8 novembre 2002, ha evidenziato che gli stessi, atteso il carattere d’accessorietà rispetto alla prestazione principale, costituiscano redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti sui quali tali interessi sono maturati e, pertanto, anch’essi non sono soggetti a tassazione al pari delle pensioni privilegiate tabellari da cui derivano.

 

Natura reddituale delle pensioni ordinarie

Riguardo alla natura della pensione privilegiata ordinaria agli effetti dell’imposizione sui redditi, il Ministero delle Finanze, richiamandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi, con nota del maggio 2004 ha rilevato : “secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale  ( sentenze n. 151/81, 387/89, 431/96, ordinanze n. 276/86, 56/94, 390/97 e 461/98) e della Corte di Cassazione ( sentenze n. 12092/92, 10870/00, 12392/02, 17896/02) la pensione privilegiata ordinaria non ha natura risarcitoria bensì reddituale, atteso che essa presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di dipendenza, è commisurata alla base pensionabile , con graduazioni connesse tanto alla gravità della menomazione quanto all’anzianità di servizio e, inoltre, la sua disciplina ne evidenzia il carattere integrativo e, talvolta, sostitutivo del trattamento pensionistico normale”