SOMMARIO: Esenzione e riduzione delle tasse scolastiche ed universitarie – Esenzione del pagamento per la tassa della nettezza urbana -riduzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esonero del canone RAI/TV – Agevolazioni accesso luoghi d’arte – Donazioni e successioni in favore di disabile grave – Contributi abbattimento barriere architettoniche – Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Provvidenze in favore delle “ vittime del dovere” – Benefici per infermità derivanti dall’esposizione ad uranio impoverito – Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali – Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionale delle FF.AA. –  Una tantum ai superstiti del personale militare e civile – Il problema del cumulo delle maggiorazioni di servizio.

 

 

Esenzione e riduzione delle tasse scolastiche ed universitarie

Nel ricordare che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal DPCM del 18 maggio 1990 e con CM n. 2/2006 e 13/2007 è stato comunicato che gli studenti che s’iscrivono al primo, secondo e  terzo anno dei corsi di studio degli Istituti d’istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, ai sensi dell’art. 200 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297, sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche, e dall’imposta di bollo, per gli istituti d’istruzione media inferiore o superiore, i figli dei mutilati ed invalidi per servizio appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica.

Per  gli anni 2013/2014 ( con riferimento all’anno di imposta 2012 ) sulla base del tasso annuo d’inflazione programmata, si considerano di disagiata condizione economica  i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone:

2 persone            euro       8.579,00
3 persone            euro     11.027,00

4 persone            euro     13.169,00

5 persone            euro     15.310,00

 

Tali benefici si perdono se gli alunni incorrono nella punizione disciplinare superiore a cinque giorni, mentre sono sospesi per i ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità.

Quanto alle tasse universitarie, trova applicazione l’art.6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, che demanda alle singole Università la determinazione dei criteri per l’esonero totale o parziale della tassa d’iscrizione e dai contributi.

L’art. 6, comma 8 del  decreto del Presidente del Consiglio 30 aprile 1997 ha , inoltre, stabilito che le Università statali possono fissare  altresì esoneri per gli studenti portatori d’invalidità superiore al 66%.

 


Esenzione dal pagamento della tassa per la nettezza urbana

Ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, i Comuni possono prevedere, con apposita disposizione del proprio regolamento, speciali riduzioni ed esenzioni dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 


Riduzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)

 

A decorrere dall’anno d’imposta 1997, i Comuni possono prevedere, con apposita delibera, di ridurre l’imposta ICI fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale. La facoltà di riduzione o di detrazione può essere applicata anche a soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale.

 

 

Esonero dal canone RAI/TV

L’art. 1 comma 132 della legge 244/07 (Finanziaria 2008) ha stabilito, a decorrere dal 2008,  in favore dei soggetti di età pari o superiore ai 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge (senza conviventi) non superiore complessivamente ad  euro 516,46 per 13 mensilità, pari ad euro 6.713,98, l’abolizione dal pagamento del canone d’abbonamento alle radioaudizioni per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

 

Per poter usufruire, per la prima volta, dell’esenzione gli interessati devono compilare lo specifico modello pubblicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate e consegnarlo o spedirlo entro il 30 aprile di ciascun anno; per chi intende beneficiarne dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

 

Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare nessun altra dichiarazione, se invece si perdono i requisiti, è necessarrio ripristinare, spontaneamente il pagamento.

 

Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo  compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa.

 

Infine, a partire dal 2011, i cittadini con reddito dfa pensione non superiore a 18.000 euro all’anno potranno pagare il canone  mediante trattenuta mensile operata dall’Ente pensionistico.

 


Agevolazioni accesso luoghi d’arte

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 20 aprile 2006, n. 239 sono state modificate le possibilità d’ingresso gratuito ai musei, alle biblioteche, agli archivi, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi monumentali : in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 3 il beneficio è previsto nei confronti dei cittadini …. portatori di handicap ed ad un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza ai servizi d’assistenza socio/sanitaria (lett. i).

 


Donazioni in favore di disabile grave

 

Le persone che ricevono in donazione o eredità beni immobili o diritti reali sugli stessi  devono versare l’imposta di donazione e/o successione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela tra laa persona deceduta e l’erde o il donante e il donatario.

Con leggi 286 e 296 del 2006 sono state reintrodotte nel sistema tributario l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

 


Contributi abbattimento barriere architettoniche

Dopo le prime indicazioni normative risalenti alla fine degli anni 60, la legge 118 del 30 marzo 1971 ha previsto  l’eliminazione delle barriere architettoniche negli  edifici pubblici e l’accessibilità agli invalidi non deambulanti a mezzi pubblici di trasporto e nei luoghi pubblici.

Con il DPR 503/1996 sono state fissate dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti strutture esterne ed interne degli edifici pubblici e i servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni , ecc). L’osservanza di tale normativa ha reso effettiva la  “legge quadro” sull’handicap (n.104/92) da cui  i progetti delle opere da realizzarsi negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati  al controllo dell’Ufficio tecnico del comune, che ne verifica la conformità alla normativa vigente in materia.

Tale legge prevede che tutte le opere  nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione da parte di pensione invalide sono dichiarate inagibili.

Una norma fondamentale nella materia resta poi la legge 9 gennaio 1989 n. 13 che ha previsto l’erogazione di contributiper l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Tali contributi  possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti  dove risiedono, in forma effettiva ed abituale, disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

Interventi sono anche previsti per l’acquisto d’attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all’accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza. L’entità è stabilita dalle spese sostenute e comprovate e dalle somme erogate al comune dallo Stato tramite la Regione.

Possono beneficiare i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, chi ha a carico persone con disabilità permanente, i condomini dove risiedono centri destinati all’assistenza di persone con disabilità.

Per ottenere i contributi occorre presentare al comune in cui è situato l’immobile una domanda entro il 1 marzo d’ogni anno. A questa domanda occorre allegare una descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista ed un certificato rilasciato da qualsiasi medico attestante l’invalidità ( o dalla ASL competente in caso d’invalidità totale).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna e esterna del disabile ( es. ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione, sostituzione di gradini con rampe), è possiible fruire di una detrazione Irpef pari al:

– 50% da calcolare su di un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015;

– 36% da calcolare su di un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1 gennaio 2016

 

Tale deduzione non è fruibile contemporaneamente a quella  a titolo di spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento.

 


Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 


Elementi generali

 

Con una serie di disposizioni contenute, da ultimo, nelle leggi 29 novembre 2007 ,n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di norme e benefici economici, previdenziali e fiscali, già previsti da numerose e precedenti normative (leggi nn.466/80, 302/90, 407/98,  388/2000, 56/2003, 369/2003, 206/2004) in favore delle vittime del terrorismo (della criminalità organizzata) e delle stragi di tale matrice, compiuti sia sul territorio nazionale sia internazionale dal 1 gennaio 1961 dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento (art. 2 comma 106 lettera d) legge 244/07) e i loro familiari superstiti.

Sono, quindi, considerati vittime del terrorismo quei cittadini italiani, stranieri, o apolidi, deceduti o feriti  a causa d’atti terroristici verificatisi  nel territorio nazionale ed i cittadini italiani deceduti o feriti a causa  d’atti terroristici e di stragi di tale natura verificatisi nel territorio extranazionale.

L’art. 34, comma 3 lettera a) della legge 222/07 ha previsto che fra gli atti di terrorismo  debbano poi essere ricomprese le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Aspetti della normativa riguardano:

–    Benefici art .2 legge 336/70: coloro che subiscono o hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, in conseguenza d’atti di terrorismo o stragi, e al coniuge superstite e gli orfani hanno diritto all’applicazione dell’art.2 della legge n. 336/70 (incremento del 7,5%, soggetto a rivalutazione ad ogni variazione contrattuale, della retribuzione pensionabile) sia ai fini della liquidazione della pensione che dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equivalente (buonuscita, indennità premio di servizio ecc). La maggiorazione della pensione compete anche a coloro che sono stati collocati a riposo prima del 26 agosto 2004; non si applicano, invece, nei confronti d’eventuali altri aventi diritto al trattamento di reversibilità. Con l’occasione ricordiamo che l’originario beneficio di cui al comma 2, art. 2 della legge 336/70  ( passaggio alla qualifica superiore) non è più previsto in seguito alla sentenza 34/95 del Consiglio di Stato – Adunanza plenaria

–    Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate secondo le previgenti disposizioni e loro valutazione, per un eventuale intercorso  aggravamento fisico e per il riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6,comma 1 legge 206/2004)

–    Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva: a tutti coloro (anche in quiescenza) che hanno subito un’invalidità permanente (causata da atti di terrorismo) di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa e al coniuge superstite ed ai figli anche maggiorenni. In mancanza, l’aumento figurativo è riconosciuto ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti al fine di aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, e il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equivalente. Tale beneficio, a decorrere dal 1 gennaio 2007, spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge coniugato alla data dell’evento terroristico, ancorché in seguito sia intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio (mentre non ha diritto il secondo coniuge il cui matrimonio sia stato contratto successivamente all’evento terroristico) ed ai figli nati entro i 300 giorni successivi al verificarsi  dell’atto terroristico ed, in mancanza, ai genitori (art. 1 commi 794/795 legge 296/06). Su tale beneficio è da rilevare la nota operativa n.41/2009 dell’INPDAP nella quale è stato precisato che, se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo in luogo di quello misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione.

–      Esenzione fiscale: la pensione così determinata, a decorrere dalla rata di settembre 2004,  è esente da imposizione fiscale (IRPEF), per l’importo complessivo della totalità dei trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto beneficiario (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 453/e del 1 dicembre 2008)e non per la sola parte riferita alla maggiorazione, come in precedenza ritenuto dalla stessa Agenzia, nella risoluzione n. 108/e del luglio 2005.

 

–    Equiparazione ai grandi invalidi: l’art. 4 della legge equipara coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa,  causata da atti di terrorismo, ai grandi invalidi di guerra, con il diritto alla pensione diretta calcolata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (art. 2 comma 106, lett. a) legge 244/07), maggiorata dai benefici di cui all’art. 2 della legge 336/70 e con l’aumento figurativo di 10 anni. Il medesimo calcolo si applica poi alla pensione ai superstiti che non sono decurtabili ad ogni effetto di legge (es. non si applicano le riduzioni di cui alla tab. F della legge n. 335/95).

–    Trattamento finale di quiescenza: per i soggetti che hanno proseguito l’attività lavorativa, ancorché l’evento dannoso sia avvenuto prima del 26 agosto 2004, purché  l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore al 25% della capacità lavorativa, (inclusi i casi di revisione o prima valutazione e di rivalutazione dell’invalidità con percentuale che tenga conto del riconoscimento del danno biologico), al raggiungimento del periodo massimo pensionabile  (40 anni), la misura del trattamento pensionistico è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita  e maturata, determinata con l’applicazione dei benefici della legge 336/70. Sia le pensioni indirette che di reversibilità sono esenti da imposizione fiscale. (art. 1 comma 792 legge 296/2006).

 

–    Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni: l’art. 7 prevede l’adeguamento costante delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi ed ai loro superstiti, al trattamento stipendiale corrisposto ai lavoratori in attività che si trovano in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

 

–    Speciale elargizione: è ora corrisposta nella misura massima d’euro 200.000 in proporzione alla percentuale d’invalidità riportata , in ragione d’euro 2000 per ogni punto percentuale. La disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate che saranno rivalutate tenendo conto dell’eventuale aggravamento.

 

–    Assegno vitalizio: a chiunque subisca o abbia subito, ferite o lesioni causate da atti di terrorismo non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa, (25%) e ai superstiti delle vittime , compresi gli orfani maggiorenni, oltre alla speciale elargizione è attribuito, a decorrere dall’ agosto 2004 uno speciale assegno vitalizio, non reversibile d’euro 1033 mensili soggetto a perequazione automatica. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché conviventi con la vittima alla data dell’evento, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile (euro 500 soggetto a perequazione) di cui all’art. 2 della legge 407/98  (art. 2 ,comma 106, lett. b) legge 244/07. In caso di decesso, ai superstiti aventi dirittoalla pensione di reversibilità (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità del trattamento, comprensive della 13^ mensilità, prendendo a riferimento l’importo pensionistico  in pagamento alla data di decorrenza degli effetti economici della legge 206/2004.

Ad ulteriore specifica l’art. 3  comma 5 della legge 197/2009 ha stabilito che  le disposizioni circa la concessione delle  pensioni di reversibilità o indirette ai familiari delle vittime del terrorismo dipendono esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime stesse, in quanto unici superstiti anche se non conviventi e non a carico.

–    Concessione di un contributo straordinario, per l’anno 2010, esente da Irpef,  a favore degli orfani che siano stati già collocati in pensione (art. 2 comma 59 legge 191/2009).

–    Assistenza psicologica a carico dello Stato ,esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (limitatamente all’invalido, coniuge e figli o, in mancanza, genitori), compresi i farmaci di fascia C di cui alla legge 203/2000 (art. 2 comma 106,lett. c) legge 244/07).

 

–    Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici. 

–    Patrocinio gratuito nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili nei confronti di detti soggetti e i loro superstiti, comunque collegati ad atti di terrorismo o da stragi, con esenzione, quali parti in causa, dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro e di ogni altra imposta (art. 2 comma 26 legge 191/2009).  

 

–    Accesso a borse di studio esenti da imposizione fiscale  per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario. In particolare  con DPR 5 maggio 2009, n.58 è stato emanato il regolamento di disciplina della loro assegnazione. 

–    Diritto all’assunzione obbligatoria con precedenza su ogni altra categoria protetta, della vittima, del coniuge superstite e dei figli ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti) già previsto dall’art. 1, commi 1 e 2 della legge 407/1998) Detti soggetti, compresi coloro che già svolgono una attività lavorativa, l’assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale del comparto  ministeri fino all’8 livello retributivo.

 

Procedure

Con DPR n. 510/99  è stato emanato il regolamento che riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative riguardanti l’attribuzione delle speciali provvidenze, in particolare la domanda che, per i dipendenti pubblici vittime del dovere è d’ufficio, deve essere presentata, secondo l’amministrazione d’appartenenza, al Prefetto della provincia  in cui si è verificato l’evento o al Comando militare d’appartenenza. Con l’istanza gli interessati devono dichiarare le provvidenze che, eventualmente, hanno già percepito per la medesima circostanza.

Il Prefetto dopo aver curato l’istruttoria della pratica, acquisendo: a ) le informative degli organi di pubblica sicurezza, b) i rapporti di polizia giudiziaria, c) gli atti processuali, d) i verbali delle Commissioni mediche ospedaliere d’accertamento delle invalidità permanenti (giudizio definitivo),  redige un dettagliato rapporto sulle circostanze dell’evento ed esprime un parere motivato sulla sua natura (terrorismo, criminalità organizzata ecc) e al nesso di casualità tra evento e lesioni.

In caso di rigetto della domanda l’Amministrazione emana un decreto motivato. In tal caso il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

 

Accertamento del danno biologico e morale

Ritenuto di dover disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le Commissioni mediche in materia di riconoscimento delle invalidità ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 1 della legge 206/2004, con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 è entrato in vigore il “Regolamento recante i criteri medico legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, in particolare:

  1. Valutazione della percentuale di invalidità: è espressa in una percentuale unica comprensiva del danno biologico (inteso come lesione di carattere permanente all’integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che sviluppa un’incidenza negativa sulle attività quotidiane  e sugli aspetti relazionali, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito)  e morale (inteso come pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva causata dal fatto lesivo in se considerato). Ai fini della sua valutazione, gli accertamenti sono effettuati dalla competente CMO che procede tenendo conto della percentuale d’invalidità permanente , riferita alla capacità lavorativa secondo le seguenti percentuali:

 

1 categoria                         100 – 91%

2 categoria                           90 – 81%

3 categoria                           80 – 71%

4 categoria                           70 – 61%

5 categoria                           60 – 51%

6 categoria                           50 – 41%

7 categoria                           40 – 31%

8 categoria                           30 – 21%

Tabella B                              20 – 11%

 

  1. Criteri  per la determinazione del danno biologico e morale: una volta determinata la percentuale d’invalidità permanente (IP) la Commissione provvede poi a stabilire il danno biologico (DB) sulla base delle tabelle  di cui agli artt 138 e 139 del Decreto legislativo n.209/2005 e successive modificazioni nonché quello morale (DM), caso per caso, tenendo conto dell’ entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo oltre  che della lesione della dignità della persona, in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico. Dalla sommatoria dei tre elementi scaturirà poi la percentuale unica di invalidità (IC) che in ogni caso non può superare la misura del 100%. Ne inferiore  a quella per la quale si è già provveduto all’attribuzione dei benefici in precedenza concessi anche in sede giudiziale.

 


Provvidenze in favore delle “ vittime del dovere”

Accanto alle norme che prevedono il diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, la legge n.308/81, come modificata ed integrata dalla legge 14 agosto 1991, n.280 ha stabilito particolari benefici  in favore dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, degli allievi carabinieri, degli allievi della Guardia di finanza, degli allievi agenti di polizia, degli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, volontari o trattenuti ed ai loro congiunti, che subiscono, per causa di servizio o durante il servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte.

 

  In particolare l’art. 3 ha previsto che la pensione spettante alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo Forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio d’ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo d’attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d’attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito  dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati.

Successivamente in applicazione dell’art. 1, commi 562/565 della legge 266/2005 che ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere ovvero ai famigliari superstiti, con il DPR 7 luglio 2006, n. 243 è stato emanato il regolamento contenente i termini e le modalità d’attuazione delle provvidenze.

Nel merito è stato chiarito che per vittime del dovere devono intendersi: a) i magistrati ordinari, b) i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, c) i vigili del fuoco, d) gli appartenenti alle Forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80% della capacità lavorativa o,in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.

Sono altresì equiparati tutti i dipendenti pubblici deceduti o che hanno subito un’invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi:

–    nel contrasto ad ogni tipo di criminalità

–    nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico

–    nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari

–    in operazioni di soccorso

–    in attività di tutela della pubblica incolumità

–    a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili

–    in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all’estero, implicanti  circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto.

I benefici  concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d’appartenenza, per gli eventi verificatisi in Italia ed all’estero dal 1 gennaio 1961 (art. 2 comma 106,lett. d) legge 244/07) sono:

–    liquidazione, a partire dal 1.1.2007, di una “ speciale elargizione” in favore degli invalidi nella misura d’euro 2000 per punto percentuale d’invalidità, fino ad un massimo d’euro 200.000, soggetta a rivalutazione ISTAT. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite (art. 34,comma 1 legge 222/07):

–    attribuzione assegno vitalizio: a decorrere dal 1 gennaio 2008,sono erogatialle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti oltre alla speciale elargizione uno speciale assegno vitalizio, non reversibile d’euro 1033 mensili soggetto a perequazione automatica. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché conviventi con la vittima alla data dell’evento, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile (euro 500 soggetto a perequazione) di cui all’art. 2 della legge 407/98 (art. 2, comma 106, lett. b) legge 244/07). In caso di decesso, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità del trattamento, comprensive della 13^ mensilità, prendendo a riferimento l’importo pensionistico  in pagamento alla data di decorrenza degli effetti economici della legge 206/2004 (art. 2 comma 105 legge 244/07)

 

–    facoltà del coniuge o del convivente e dei parenti a carico entro il 2 grado, di optare per un assegno vitalizio (di importo da euro 309,87 a 154,94 mensili in rapporto al numero dei destinatari) in luogo della speciale elargizione di 200.000 euro 

–    esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria

–    assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli

–    accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari

–    assistenza psicologica a carico dello Stato

–    esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti  e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta.

 


Benefici per infermità derivanti dall’esposizione ad uranio impoverito

La materia del riconoscimento di adeguati indennizzi al personale italiano ( civile e militare) impiegato in missioni ed attività connesse all’ esposizione di nanoparticelle di metalli pesanti (es. mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, piombo, rame, zinco, uranio e plutonio), è stata disciplinata, da ultimo, dal decreto legislativo n. 66/2010, dagli artt. 1078/1084 del DPR 15/3/2010 n.90 ( T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dall’art. 7 del DPR 24.2.2012, n. 40 che, abrogando precedenti disposizioni,hanno chiarito che:

 Soggetti beneficiari: 1) personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni  di qualunque natura, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nei teatri operativi all’estero o nei settri della cooperazione o impegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all’estero; 2) cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti ( fascia di 1,5 chilometri) alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo; 3) il coniuge, il convivente, i figli superstiti ovvero i genitori, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.  

 Concessione ai soggetti di cui sopra di una speciale elargizione nella misura massima d’euro 200.000 in proporzione all’invalidità riportata, in ragione d’euro 2000  per ogni punto percentuale con riferimento  ad eventi verificatisi dal 1 gennaio 1961 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di decesso, per i superstiti aventi diritto, il beneficio ammonta a euro 200.000. 

 

Procedure

Per il conferimento dell’elargizione gli interessati, ovvero i superstiti aventi diritto, devono presentare domanda al Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari (PREVIMIL) – Area servizio Speciali benefici assistenziali esposizioni nocive (S.B.A.E.N) entro il termine perentorio di 6 mesi dal verificarsi dell’evento.

Per i dipendenti pubblici le  Amministrazioni di appartenenza possono procedere d’ufficio e trasmettere la documentazione alla Direzione generale che procede all’istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi a cominciare dal più remoto nel tempo a partire dal 1 gennaio 1961.( nel caso entro il 31 dicembre 2010). In base a detti criteri viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari, periodicamente aggiornata.

Nel caso in cui venga accertata una percentuale di invalidità maggiore di quella già riconosciuta e risarcita, l’elargizione è determinata per differenza tra i due importi.

 

Criteri per la determinazione dell’invalidità permanente

 

Per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio si opera secondo le procedure  ordinarie previste dal decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, con l’intervento e il giudizio delle Commissioni mediche ospedaliere e il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o funzionario scelti tra esperti della materia delle FF.AA o del Ministero dell’interno. Per  la determinazione del grado di invalidità si tiene conto:

 

a. della diminuita capacità lavorativa secondo le seguenti percentuali

1 categoria   91/100%

2 categoria   81/90%

3 categoria   71/80%

4 categoria   61/70%

5 categoria   51/60%

6 categoria   41/50%

7 categoria   31/40%

8 categoria   21/30%

Tab. B             1/20%

 

b. del danno biologico (menomazione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito) 

c. del danno morale, inteso come entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo

 

In ogni  caso l’invalidità complessiva, determinata  dalla somma delle percentuali di cui ai punti a), b) e c) non potrà superare la misura del 100%

 


Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

 

Ai sensi dell’art. 881 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66 il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche successivamente, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi  con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria  di convalescenza o in ricovero in luoghi di cura, anche per periodi  superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico legale riguardante il riconoscimento della causa di servizio.

Qualora la circostanza riguardi personale militare in servizio permanente, non viene computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle infermità che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al citato personale è corrisposto il trattamento economico nella misura intera.

Qualora il personale sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare sono estesi al coniuge e ai figli superstiti o ai fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo.

 


Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionale delle FF.AA

Ai sensi dell’art. 1905 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e  di addestramento  svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell’adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di € 51.645,69, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all’incidente con dolo o colpa grave.

L’elargizione, esente da imposte e non cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo, non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente spettante ed è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nel seguente ordine di priorità: a) coniuge, figli b) figli in mancanza del coniuge, c)genitori, d) fratelli e sorelle se conviventi.

Se a causa degli incidenti indicati deriva una invalidità permanente, al danneggiato spetta una anticipazione sulle somme delle quali l’Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell’anticipazione è stabilità in rapporto del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitarne il danno.

Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti, si applicano le disposizioni sul collocamento obbligatorio al lavoro di cui alla legge n. 68/1999.

Una tantum ai superstiti del personale militare e civile

La direzione generale dell’Inail  nel far conoscere le modalità di utilizzzo del ” Fondo di sostegno a favore delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro” ha ritenuto che il contributo ” una tantum” possa essere destinato anche ai familiari dei lavoratori non iscritti all’assicurazione gestita dall’Istituto, tra cui il personale statale militare e civile.

Possono accedere ,quindi, all’indennizzo i superstiti delle due categorie deceduti in servizio, per un evento di natura traumatica, terroristica o connesso all’espletamento dei compiti di missione o servizio, avvenuto a partire dal 1 gennaio 2007.

Hanno diritto al beneficio: a) il coniuge e i figli fino al 18 anno di età o 21 ( se studenti di scuola media superiore), 26 ( se studenti universitari). Nel caso di maggiorenni inabili fino alla presenza dell’inabilità; b) i genitori ( in mancanza di coniuge e figli) c) fratelli e sorelle ( se a carico e conviventi con il deceduto e qualora unici superstiti)

La misura del beneficio, esente da imposizione fiscale e cumulabile con altri benefici spettanti riguardo alla tipologia dell’evento ( servizio, dovere, terrorismo) è fissato annualmente ed è collegato alla data dell’evento ed al numero dei componenti il nucleo familiare; attualmente va da un minimo di € 1500 ad un massimo di € 22.500. La domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, secondo lo schema reperibile sul sito istituzionale dell’INAIL e trasmessa alla sede provinciale competente per territorio riguardo il domicilio del deceduto. Alla domanda dovrà essere allegata la relazione del Comandante del corpo o altro documento equivalente dalla quale si possa ricavare la causa e la dinamica dei fatti. A sua volta l’INAIL potrà svolgere accertamenti per verificare il collegamento dell’evento letale con lo svolgimento dell’attività istituzionale

 

Il problema del cumulo delle maggiorazioni di servizio

In merito alla possibilità di cumulare, ai fini pensionistici, maggiorazioni di servizio riconosciute a diverso titolo anche in considerazione di quanto stabilito, per il personale civile e militare dello Stato dall’art. 39 del DPR 1092/73 che prevede “ un periodo di servizio di cui sia prevista la computabilità in base a disposizioni del presente T.U., si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole”, l’INPDAP con nota operativa 31/2010 ha chiarito come non è consentito il cumulo di maggiorazioni ai fini pensionistici indipendentemente dalla circostanza che tali benefici siano legati ad una situazione oggettiva di servizio ovvero connessi allo stato fisico del lavoratore, in particolare anche nell’ipotesi in cui si tratti di benefici collegati ad una situazione oggettiva di servizio (es, servizio di confine) e l’altro ad una situazione di svantaggio fisico (invalido civile oltre il 74% o per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie, di cui all’art. 80, comma 3 della legge 388/2000) dovrà essere valorizzata solo la maggiorazione risultante più favorevole ai fini pensionistici).