16/02/2011
Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità attuative per l’erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data dello gennaio 2010.
Per ottenere il beneficio in esame, gli interessati sono tenuti a presentare, all’ente previdenziale che eroga il relativo trattamento pensionistico, la domanda corredata dalla dichiarazione redatta secondo il modello allegato al decreto ministeriale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 28 marzo 2011 (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.).
Nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici diretti la domanda deve essere presentata all’Ente previdenziale che eroga il trattamento di maggiore importo.
L’ammontare del contributo è determinato con riferimento all’importo della rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale.
Per esplicita disposizione prevista dall’art. 5, i coefficienti di cui alla sopra citata tabella A potranno essere rimodulati in misura proporzionale, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari che saranno resi noti con uno specifico decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le Sedi, una volta accertato che la domanda per l’erogazione del contributo straordinario sia stata presentata nei termini, devono preliminarmente verificare il diritto al beneficio medesimo, anche sulla scorta della documentazione già presente agli atti ed in particolare che:
a) il richiedente sia orfano di vittima deceduta in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni;
b) che sia stato già collocato in pensione alla data del 1° gennaio 2010.
Alla luce di quanto sopra, le Sedi sono invitate a definire tempestivamente il diritto al riconoscimento del contributo straordinario richiedendo, eventualmente, ulteriori elementi alle amministrazioni competenti, nonché a comunicare con sollecitudine i dati secondo le modalità che verranno impartite con specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi, al fine di procedere al pagamento centralizzato del beneficio in esame, con la prima rata utile di pensione.