16/02/2011

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 21  del 27 gennaio 2011  è stato pubblicato il  decreto del Ministro dell’Interno  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e delle  Finanze contenente  le  modalità  attuative  per  l’erogazione  del  contributo  straordinario  previsto dall’art.  2,  comma  59  della  legge  23  dicembre  2009  n.  191  (legge  finanziaria  2010)  a  favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di  tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data dello gennaio 2010.

Per  ottenere  il  beneficio  in  esame,  gli  interessati  sono  tenuti  a  presentare,  all’ente previdenziale che eroga il  relativo  trattamento pensionistico,  la domanda corredata dalla dichiarazione  redatta  secondo  il  modello allegato al  decreto ministeriale, ai sensi del  D.P.R.  28  dicembre 2000,  n.  445  entro  il  28 marzo  2011  (60  giorni  dalla  data  di pubblicazione del decreto sulla G.U.).

Nel  caso  di  titolarità  di  plurimi  trattamenti  pensionistici  diretti  la  domanda  deve  essere presentata all’Ente previdenziale che eroga il  trattamento di maggiore importo.

L’ammontare del contributo è  determinato con  riferimento all’importo della  rata mensile del  trattamento  pensionistico  in  godimento  al 1° gennaio  2010  moltiplicata  per  il coefficiente indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale.

Per esplicita disposizione prevista dall’art. 5,  i coefficienti di cui alla sopra citata tabella A potranno essere  rimodulati in misura proporzionale, sulla base del numero delle domande pervenute e  degli  importi del contributo  straordinario  attribuibili  ai  singoli  beneficiari  che saranno resi  noti con uno specifico decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le  Sedi,  una  volta  accertato  che  la  domanda  per  l’erogazione  del  contributo straordinario sia  stata presentata nei  termini,  devono preliminarmente verificare  il  diritto al beneficio medesimo, anche sulla scorta della documentazione già presente agli atti ed in particolare che:

a)  il  richiedente sia orfano di vittima deceduta in conseguenza di atti di  terrorismo e di stragi di tale matrice di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni;

b)  che sia stato già collocato in pensione alla data del 1° gennaio 2010.

Alla  luce  di  quanto  sopra,  le  Sedi  sono  invitate  a  definire  tempestivamente  il  diritto  al riconoscimento del contributo straordinario richiedendo, eventualmente, ulteriori elementi  alle amministrazioni competenti,  nonché a comunicare con sollecitudine i dati secondo le modalità  che verranno  impartite  con  specifico  messaggio  da  parte  della  Direzione Centrale Sistemi  Informativi,  al fine di procedere al pagamento centralizzato del beneficio in esame, con la prima rata utile di pensione.

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