06/10/2011
PER LE DONNE DEL PRIVATO AUMENTO FINO AL 2026
Per le lavoratrici impiegate nel settore pubblico, l’età di accesso al trattamento previdenziale è passata attraverso quattro manovre estive ( due decreti legge e due leggi di conversione). Dopo i diversi passaggi parlamentari la legge prevede, dal 1° gennaio 2014, un meccanismo di crescita graduale del requisito anagrafico necessario per la pensione delle donne. Questo meccanismo porterà l’età necessaria per la pensione di vecchiaia dagli attuali 60 anni fino ai 65 anni: la crescita dell’età pensionabile avrà fine soltanto il 1° gennaio del 2026, dopo ben 12 anni e tramite piccoli scalini che, dal 2014 in poi, crescono gradualmente.
Invece, per le lavoratrici del settore pubblico la Legge 122/2010 ha stabilito che l’età minima per l’accesso al trattamento, che era già salita a 61 anni per il 2011, sarà fissata a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012, senza gradualità. L’introduzione del maxi scalone è conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008 che ha condannato l’Italia per aver mantenuto un trattamento di disparità tra uomini e donne nel settore pubblico (considerando, però, ammissibili differenze di trattamento nel settore privato!).
PUBBLICO IMPIEGO: LO SCALONE COINVOLGE CHI E’ NATA DOPO IL 1950
Rimangono escluse dall’innalzamento dei requisiti anagrafici le lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Tutte coloro nate entro il 31 dicembre 1949, che hanno maturato il requisito minimo contributivo di 20 anni, possono accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento poiché la relativa finestra risulta già aperta.
Salve anche le lavoratrici nate nel 1950 che compiranno l’età pensionabile per la vecchiaia entro la fine del 2011. Queste però dovranno attendere 12 mesi dalla maturazione del requisito.
Con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 l’Inpdap ha precisato che l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat viene anticipato al 1° gennaio 2013. Quindi, a partire da questa data, i requisiti per i pensionamenti di vecchiaia sono incrementati di tre mesi.
L’AUTOMATISMO: L’ASPETTATIVA DI VITA ENTRA IN GIOCO DAL 2013
La legge 122/2010 ha introdotto l’aggancio automatico dei requisiti anagrafici alle aspettative di vita, da applicarsi a tutti i tipi di pensione.
I dati interessati sono:
- 1.l’età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia
- 2.l’età minima e la quota per la maturazione della pensione di anzianità
- 3.l’età anagrafica per la maturazione dell’assegno sociale
DECORRENZA DEL TRIENNIO: LE FINESTRE ALLUNGANO IL TEMPO DEL LAVORO
Dal 1° gennaio 2011, per chi matura i requisiti pensionistici, è in vigore una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità. La decorrenza è prevista dopo 12 mesi dalla data di maturazione per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi (che dal si allunga di 1, 2 o 3 mesi se il requisito matura rispettivamente nel 2012, 2013 o 2014) e per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione dei periodi assicurativi.
DAL 1° SETTEMBRE 2013: POSTICIPO ESTESO AL PERSONALE DELLA SCUOLA
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento al personale della scuola che matura i requisiti per il pensionamento a decorrere da tale data, la finestra d’uscita non è più fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti previsti per la pensione, ma al 1° settembre dell’anno successivo.