04/05/2011
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito – con modificazioni – in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, tra l’altro, disposizioni innovative in materia pensionistica e previdenziale.
DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
a. PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L’ISTITUTO DELLA “FINESTRA MOBILE”
Il nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici, compreso il personale militare, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, anche se la cessazione intervenga successivamente al 31 dicembre 2010, e a titolo diverso (raggiungimento del limite di età per il congedo). Per questi nulla cambia per effetto delle innovazioni legislative recentemente introdotte né in materia di requisiti di accesso, né di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico.
b. RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’
1) Il personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto per il grado ed il ruolo di appartenenza, consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. La maturazione a decorrere dal 2011 del requisito minimo previsto per la pensione di anzianità determina effetti sul rapporto di servizio del personale militare. In particolare, nei casi di raggiungimento del limite di età:
– con maturazione del requisito contributivo minimo nel periodo compreso tra la data del raggiungimento del limite di età e i 12 mesi antecedenti tale evento;
– senza maturazione di detto requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità, potranno determinarsi, previa specifica opzione dell’interessato, le seguenti situazioni:
- prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, che avverrà dopo dodici mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico/contributivo). Detto prolungamento non determina mutamento dell’attuale posizione di stato giuridico del militare. Al termine del prolungamento del servizio troverà applicazione quanto stabilito dall’articolo 992, comma 2 del “codice” in materia di permanenza in ausiliaria;
- cessazione dal servizio con differimento del diritto al trattamento pensionistico al 12° mese dalla data di maturazione del requisito. Tale evento dovrà essere formalmente reso noto all’interessato dal comando di appartenenza all’atto dell’avvio del procedimento di cessazione dal servizio che coincide con il 360° giorno antecedente a quello di collocamento in congedo. La relata, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere trasmessa alla competente Divisione della Direzione generale della Difesa (4^ per gli ufficiali, 5^ per i sottufficiali).
2) In ogni caso, dovrà pervenire alla competente Divisione della Direzione generale della Difesa, almeno 270 giorni prima del collocamento in congedo, la seguente documentazione:
– dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, dove l’interessato dovrà indicare, ricorrendo le
condizioni per il prolungamento del servizio, la relativa opzione che lo stesso intende esercitare;
– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, sottoscritto dall’autorità amministrativa competente nonché, per presa visione, dall’interessato, che dovrà essere redatto indicando chiaramente l’anzianità contributiva che questi ha maturato al 31 dicembre 2010. Se a tale data il requisito contributivo minimo non è stato ancora maturato, il citato
prospetto dovrà indicare la data entro cui lo stesso verrà maturato, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio. Per il personale della Marina militare, gli enti/reparti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di commissariato della Marina militare – Reparto trattamento pensionistico – di Roma. La citata Direzione provvederà, a sua volta, a farlo firmare, per presa visione, all’interessato e a trasmetterlo, nel più breve tempo possibile alla competente Divisione della Direzione generale per il personale militare rispettando il termine predetto;
– copia aggiornata dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali). Per il personale della Marina militare il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto, verrà acquisito d’ufficio.
3) La Direzione generale della Difesa, completata l’istruttoria provvederà:
– in caso di cessazione dal servizio:
- ad emettere il relativo decreto (a seconda dei casi, con o senza differimento del diritto al trattamento pensionistico);
- a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l’interessato;
- a trasmettere, una volta acquisito il visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, al reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo;
– in caso di prolungamento del servizio permanente:
- ad emettere, nei termini previsti dalla normativa vigente, il decreto di cessazione dal servizio recante la relativa decorrenza, coincidente con il giorno successivo a quello di conclusione del prolungamento del servizio;
- a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l’interessato;
- a trasmettere, una volta acquisito il visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, al reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo.
c. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA
Il personale militare in servizio permanente che maturi i requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, consegue il diritto al trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti medesimi.
Tuttavia se l’applicazione delle disposizioni in materia di “finestra mobile” determina che il diritto al conseguimento del trattamento pensionistico maturi dopo che l’interessato abbia superato il proprio limite di età, si richiamano le disposizioni – comprese quelle di carattere procedurale – di opzione di scelta per gli interessati tra cessazione dal servizio con differimento del diritto al trattamento pensionistico e
prolungamento del servizio.
Si precisa che:
– il reparto/ente di appartenenza dell’interessato dovrà trasmettere alla competente Divisione della Direzione generale della Difesa (4^ per gli ufficiali, 5^ per i sottufficiali), unitamente alla prima copia della domanda di cessazione, il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, redatto indicando l’anzianità anagrafica e l’anzianità contributiva dal medesimo possedute al 31 dicembre 2010, sottoscritto dall’autorità amministrativa competente nonché, per presa visione, dall’interessato. Se a tale data i prescritti requisiti (anagrafico e/o contributivo) non sono stati maturati, il citato prospetto dovrà indicare la data in cui essi verranno maturati, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio;
– il prospetto medesimo dovrà essere allegato anche alla seconda copia della domanda di cessazione.
d. CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
L’istituto della “finestra mobile” si applica anche agli ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti (anagrafico e/o contributivo) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità. Finché non saranno emanate disposizioni modificative continueranno ad applicarsi quelle nella stessa contenute.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
a. Per il personale per il quale sia già in atto il procedimento di cessazione dal servizio per età, ovvero a domanda, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 in poi, sempreché destinatario delle disposizioni relative alla “finestra mobile”, gli enti/reparti di appartenenza degli interessati, e per la Marina militare la Direzione di commissariato della Marina militare – Reparto trattamento pensionistico – di Roma, dovranno comunque trasmettere immediatamente alle competenti Divisioni della Direzione generale della Difesa il prospetto contributivo completo di tutte le indicazioni. Si precisa che i prospetti contributivi dovranno essere redatti in forma chiara e riportare unicamente i periodi formalmente riconosciuti utili dalle autorità competenti. La Direzione generale provvederà, d’intesa con la Direzione generale per la previdenza militare, ad indicare, di volta in volta, la data a decorrere dalla quale maturerà il diritto al trattamento pensionistico, al fine di consentire all’interessato di optare tra permanenza in servizio e cessazione dal servizio.
b. Nei confronti degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri fino al 3 dicembre 2010 continuano ad applicarsi i termini di presentazione delle domande di cessazione.
c. Continuano a trovare applicazione le disposizioni impartite con le circolari a seguito nelle parti non modificate dalla presente, in particolare, quelle in materia di revocabilità delle domande di collocamento in congedo.