04/05/2011

militare

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito – con modificazioni – in legge 30  luglio 2010, n. 122, ha introdotto, tra l’altro, disposizioni innovative in materia pensionistica e previdenziale.

 

DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

 

a.  PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L’ISTITUTO DELLA “FINESTRA MOBILE”

Il nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici, compreso  il personale militare, che abbiano maturato entro  il 31 dicembre 2010  i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla vigente normativa per  la pensione  di  anzianità,  anche  se  la  cessazione  intervenga  successivamente  al  31  dicembre 2010, e a titolo diverso (raggiungimento del limite di età per il congedo). Per questi nulla cambia per effetto delle  innovazioni  legislative  recentemente  introdotte né in materia di requisiti di accesso, né di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico.

 

b.  RAGGIUNGIMENTO  DEL  LIMITE  DI  ETA’

1) Il personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto per il grado ed il ruolo  di  appartenenza,  consegue,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011, il  trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. La maturazione  a  decorrere  dal  2011  del  requisito minimo previsto  per  la  pensione  di  anzianità  determina  effetti  sul  rapporto  di  servizio  del personale militare. In particolare, nei casi di raggiungimento del limite di età:

–  con maturazione  del requisito  contributivo minimo nel periodo compreso  tra la data del raggiungimento del limite di età e i 12 mesi antecedenti tale evento;

–  senza maturazione di detto requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità, potranno determinarsi, previa specifica opzione dell’interessato, le seguenti situazioni:

  • prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, che avverrà dopo dodici mesi dalla data di maturazione del  requisito  (anagrafico/contributivo).  Detto  prolungamento  non  determina mutamento dell’attuale posizione di stato giuridico del militare. Al termine  del  prolungamento  del  servizio  troverà  applicazione  quanto  stabilito dall’articolo 992, comma 2 del “codice” in materia di permanenza in ausiliaria;
  • cessazione dal servizio con differimento del diritto al  trattamento pensionistico al 12° mese  dalla  data di maturazione  del  requisito. Tale evento dovrà  essere  formalmente reso noto all’interessato  dal  comando  di  appartenenza  all’atto  dell’avvio  del procedimento di cessazione dal servizio che coincide con il 360° giorno antecedente a quello di collocamento in congedo. La relata, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere trasmessa alla competente Divisione della Direzione generale della Difesa  (4^ per gli ufficiali, 5^ per  i sottufficiali).

2) In ogni  caso,  dovrà pervenire  alla  competente Divisione della Direzione  generale della Difesa, almeno 270 giorni  prima  del  collocamento  in  congedo,  la seguente documentazione:

–  dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio,  dove  l’interessato  dovrà  indicare,  ricorrendo  le

condizioni  per  il  prolungamento  del  servizio,  la relativa opzione che lo stesso intende esercitare;

–  prospetto  riepilogativo  dei  servizi  contributivi  utili  all’accesso  al  trattamento pensionistico, sottoscritto  dall’autorità  amministrativa  competente  nonché,  per  presa visione,  dall’interessato,  che  dovrà  essere  redatto  indicando  chiaramente  l’anzianità contributiva che questi ha maturato al 31 dicembre 2010. Se  a  tale data  il  requisito  contributivo minimo  non  è  stato  ancora maturato,  il  citato

prospetto  dovrà  indicare  la  data  entro  cui  lo  stesso  verrà  maturato,  al  fine  di individuare la data di cessazione dal servizio. Per  il  personale  della  Marina  militare,  gli  enti/reparti  di  appartenenza  dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di commissariato della Marina  militare  –  Reparto trattamento  pensionistico  –  di  Roma.  La  citata Direzione provvederà, a sua volta, a farlo firmare, per presa visione, all’interessato e a trasmetterlo, nel più breve  tempo possibile alla competente Divisione della Direzione generale per il personale militare rispettando il termine predetto;

–  copia aggiornata dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali). Per  il  personale  della Marina militare  il  documento matricolare,  già  in possesso della competente Divisione del V Reparto, verrà acquisito d’ufficio.

 

3) La Direzione generale della Difesa, completata l’istruttoria provvederà:

–  in caso di cessazione dal servizio:

  • ad  emettere  il  relativo  decreto  (a  seconda  dei  casi,  con  o  senza  differimento  del diritto al trattamento pensionistico);
  • a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l’interessato;
  • a  trasmettere,  una  volta  acquisito  il  visto  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di  cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della  leva  e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari  congedati,  al  reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo;

–  in caso di prolungamento del servizio permanente:

  • ad emettere, nei  termini previsti dalla normativa vigente,  il decreto di  cessazione dal  servizio  recante  la  relativa decorrenza, coincidente con  il giorno  successivo a quello di conclusione del prolungamento del servizio;
  • a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l’interessato;
  • a  trasmettere,  una  volta  acquisito  il  visto  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di  cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della  leva  e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari  congedati,  al  reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo.

 

c.  CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA

Il personale militare in servizio permanente che maturi i requisiti prescritti  per l’accesso al pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011, consegue  il  diritto  al  trattamento  pensionistico  trascorsi  12 mesi  dalla  data  di maturazione dei requisiti medesimi.

Tuttavia se l’applicazione delle disposizioni in materia di “finestra mobile” determina che il diritto al conseguimento del trattamento pensionistico maturi dopo che l’interessato abbia superato il proprio limite di età, si richiamano le disposizioni – comprese quelle di carattere procedurale – di opzione di scelta per gli interessati tra cessazione  dal  servizio  con  differimento  del  diritto  al  trattamento  pensionistico  e

prolungamento del servizio.

Si precisa che:

–  il  reparto/ente  di  appartenenza  dell’interessato  dovrà  trasmettere  alla  competente Divisione  della Direzione  generale della Difesa  (4^  per  gli  ufficiali,  5^  per  i  sottufficiali),  unitamente alla prima copia della domanda di cessazione, il prospetto riepilogativo dei servizi  contributivi  utili all’accesso  al  trattamento  pensionistico,  redatto  indicando  l’anzianità anagrafica  e  l’anzianità  contributiva  dal medesimo possedute  al  31  dicembre  2010, sottoscritto  dall’autorità  amministrativa  competente  nonché,  per  presa  visione, dall’interessato.  Se  a  tale  data  i  prescritti  requisiti  (anagrafico  e/o  contributivo)  non sono  stati  maturati,  il  citato  prospetto  dovrà  indicare  la  data  in  cui  essi  verranno maturati, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio;

–  il  prospetto medesimo dovrà essere allegato anche alla seconda copia della domanda di cessazione.

 

d.  CESSAZIONE  A  DOMANDA  DALL’ASPETTATIVA  PER  RIDUZIONE  DI  QUADRI

L’istituto della “finestra mobile” si applica anche agli ufficiali che chiedono di cessare  dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora non abbiano  maturato  entro  il  31  dicembre  2010  i  requisiti  (anagrafico  e/o  contributivo) previsti  dalla  vigente  normativa  per  la  pensione  di  anzianità.  Finché  non  saranno  emanate  disposizioni  modificative continueranno ad applicarsi quelle nella stessa contenute.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

a.  Per il personale per il quale sia già in atto il procedimento di cessazione dal servizio per età, ovvero a domanda, con decorrenza dal 1° gennaio 2011  in poi,  sempreché destinatario delle disposizioni relative alla “finestra mobile”, gli enti/reparti di appartenenza degli  interessati,  e  per  la  Marina  militare  la  Direzione  di  commissariato  della  Marina militare  –  Reparto  trattamento  pensionistico  –  di  Roma,  dovranno  comunque  trasmettere immediatamente  alle  competenti  Divisioni  della  Direzione  generale della Difesa il prospetto contributivo completo di tutte le indicazioni. Si  precisa  che  i  prospetti  contributivi  dovranno  essere  redatti  in  forma  chiara  e  riportare unicamente i periodi formalmente riconosciuti utili dalle autorità competenti. La Direzione generale provvederà, d’intesa con la Direzione generale per la previdenza militare, ad  indicare, di volta  in volta,  la data a decorrere dalla quale maturerà  il diritto al trattamento  pensionistico,  al  fine  di  consentire  all’interessato  di  optare  tra  permanenza  in servizio e cessazione dal servizio.

 

b.  Nei  confronti  degli  ufficiali  collocati  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri  fino  al 3 dicembre 2010  continuano  ad  applicarsi  i  termini  di  presentazione  delle  domande  di cessazione.

 

c.  Continuano a  trovare applicazione  le disposizioni  impartite con  le circolari a  seguito nelle parti  non modificate  dalla  presente,  in  particolare,  quelle  in materia  di  revocabilità  delle domande di collocamento  in  congedo.

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