30/10/2010
Accesso al trattamento pensionistico
1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1)
L’art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l’accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (ed. finestra mobile). La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell’iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le cd. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.
Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico prescritto per la pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il trattamento pensionistico, in presenza del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti prescritti per la pensione di anzianità, ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia).
In merito agli iscritti a questo Istituto, sono destinatari della ed. finestra mobile, i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero a 65 dal 1/1/2012 nonché agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4.
Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Decorrenza per trattamenti pensionistici di anzianità (comma 2)
Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la cd. finestra mobile si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 2011. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4.
Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione, anche per i trattamenti pensionistici di anzianità, le disposizioni di cui al già citato art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione (comma 3)
Nei confronti dei soggetti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento in regime di totalizzazione a partire dall’anno 2011, il trattamento decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).
Resta inalterato il previgente regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione) qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.
Per un’immediata visualizzazione del nuovo regime di decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema delle quote) nonché in regime di totalizzazione, comparato con la precedente disciplina, si riportano in allegato le relative tabelle esemplificative.
4. Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici (commi 4, 5 e 6)
Le deroghe alla nuova disciplina in materia di differimento dell’accesso al pensionamento (ed. finestra mobile) sono espressamente individuate ai commi 4 e 5 dell’articolo 12 in esame.
In particolare, il comma 4 prevede il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (31 maggio 2010) nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL
Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 248 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari:
a) i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
A norma del comma 6, l’Inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, non verranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di decorrenze.
5. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei lavoratori (commi da 12-bis a 12-quinquies)
In via generale, si rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono essere adeguati i requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi.
Gli adeguamenti di cui sopra, aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardano:
I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (cd. sistema delle quote);
I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché quello di cui all’articolo 22-ter, comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102 e s.m.i. per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
Il requisito di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i. (sistema contributivo);
Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell’assegno sociale (prestazione Inps).
In sede di prima applicazione, l’incremento dei requisiti in vigore, pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a 3 mesi.
L’adeguamento dei requisiti anagrafici è applicato, con gli stessi criteri di adeguamento e nell’ambito del sopra citato decreto direttoriale, anche ai regimi armonizzati secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 all’art. 2, commi 22 (regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria) e 23, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e al personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, il personale del servizio antincendi, nonché i rispettivi dirigenti.
L’adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età, quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Al comma 12-quinquies viene, inoltre, previsto che ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso in modo dinamico, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 anni del predetto requisito anagrafico nell’ambito della procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007 n. 247.
6. Innalzamento dell’età pensionabile (65 anni) a decorrere dal 2012 per le donne iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies).
Il comma 12-sexies dispone la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102, prevedendo, a decorrere dall’anno 2012, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza. Per espressa previsione normativa “Restano ferme (rectius Resta ferma) la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165″.
Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:
– al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
– al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti;
– al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (cd. finestra mobile).
Resta, in ogni caso, confermato, come esplicitato al paragrafo 2.1 della presente Circolare, che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, in applicazione del comma 1 dell’articolo in esame, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.
Ricongiunzioni (commil2-septies, 12-decies e 12-undecies)
Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979 n. 29 le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184.
Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.
Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980 n. 299, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.
Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge in esame, e non ancora definite, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964.
Con il comma 12-undecies viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 per i militari in servizio di leva o leva prolungata).
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010) atteso che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall’art. 38 ultimo capoverso della legge 22 novembre 1962 n. 1646, che prevedeva la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione. Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.
L’abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322, che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva comunque agli iscritti all’lnpdap di ricevere una prestazione dall’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’lnps, comporta la possibilità per l’Istituto di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.
In virtù di quanto sopra, il diritto ad una pensione deve essere garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare minimo prescritto dalla legge, fermo restando che l’erogazione di tale trattamento, sia esso di vecchiaia che di anzianità, può avvenire solo al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa.
Resta inteso che per la decorrenza dei relativi trattamenti si fa riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla legge in oggetto così come esplicitate nella presente Circolare.
Per il calcolo della pensione così riconosciuta si seguono le seguenti regole:
– per la liquidazione della quota A) viene presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza;
– per la quota B) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.
Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 in esame, comportano il diritto all’accesso ai pensionamenti decorsi 12 mesi ovvero 18 mesi (per le pensioni in regime di totalizzazione) dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Riduzione delle retribuzioni – Effetti contributivi e pensionistici (articolo 9, comma 2)
Il comma in oggetto stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti del 5 per cento, per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Per esplicita previsione normativa, tale riduzione non opera ai fini previdenziali.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra riportato e consentire la piena valorizzazione delle retribuzioni, al lordo delle riduzioni previste, sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di fine servizio comunque denominati, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare, in virtù del principio di corrispettività tra contribuzione versata e prestazione, la contribuzione sulle intere retribuzioni virtualmente spettanti, senza tener conto delle riduzioni operate, sia per la parte a loro carico che per quella a carico dei dipendenti. Parimenti la contribuzione da versare a favore della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere commisurata all’imponibile contributivo virtuale.