07/02/2011
ASPETTI PENSIONISTICI
1. Pensioni di “vecchiaia”
a) L’articolo 12, comma 1 della legge in esame prevede, per coloro che maturano l’accesso al pensionamento di vecchiaia con il raggiungimento del limite di età previsto dal proprio ordinamento, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito. Avuto riguardo alle precisazioni dell’INPDAP contenute nella menzionata circolare n. 18, detta disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi riferiti alla pensione di “anzianità” a decorrere dall’anno 2011.
b) Non sono quindi interessati i dipendenti che, avendo maturato entro l’anno 2010 i requisiti previsti per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di servizio utile, ovvero 40 anni di servizio utile a prescindere dall’età, ovvero la massima anzianità contributiva – 80% – abbinata all’età anagrafica di 53 anni) hanno comunque proseguito il servizio fino al limite di età. Occorre porre nel dovuto rilievo che l’avvenuta maturazione del requisito minimo previsto per la pensione di anzianità a decorrere dal 2011 continua ad avere dei riflessi sulla pensione di vecchiaia, nel senso che può incidere, al momento del raggiungimento del limite di età, sul prolungamento o meno del servizio. In buona sostanza un limite di età collocato in data anteriore al termine dell’anno di differimento dalla data di maturazione del requisito minimo comporterà il prolungamento del servizio fino al termine dell’anno stesso.
c) Da quanto sopra rappresentato si desume che la disposizione in esame, stante la vigente normativa in materia concernente il personale militare (art.59, comma 6 ed 8 della legge n. 449/97 ed art. 6, comma 2, del d.l.vo n. 165/97) non dovrebbe nel concreto, salvo casi eccezionali, produrre effetti nei confronti del personale stesso se si considera che:
– il citato articolo 59 non prevede, nei casi di cessazione per raggiungimento del limite di età, alcuna ” finestra” consentendo quindi che l’accesso alla pensione di vecchiaia sia contestuale alla data del congedo;
– il limite minimo di età – a decorre dal 1° gennaio 2008 – è stato elevato a 60 anni e, conseguentemente, al raggiungimento di detto limite la quasi generalità dei militari, oltre ad aver acquisito l’età anagrafica (57 anni) e maturato un servizio utile di almeno 35 anni, ha anche superato l’anno di differimento, talchè sussistono le condizioni per poter derogare alla c.d. “finestra mobile”.
2. Pensioni di “anzianità”
a) L’articolo 12, comma 2 trova applicazione anche nei confronti dei militari che lasciano il servizio anticipatamente rispetto al limite di età: per costoro l’accesso alla pensione potrà avvenire trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del/dei requisito/i. Anche in questo caso la norma si applica esclusivamente a coloro che maturano il/i requisito/i successivamente al 31.12.2010. I soggetti che li hanno maturati, invece, entro detta data potranno continuare ad accedere al pensionamento alle decorrenze fissate dalle disposizioni previgenti
b) E’ appena il caso di sottolineare infine che sono soggetti o meno al differimento, attenendosi ai canoni sopra illustrati, anche coloro che accedono al pensionamento dal 2011 usufruendo di particolari istituti quali la cessazione a domanda dall’Aspettativa Riduzione Quadri (solo per Ufficiali – art 992 del D.P.R. n. 66/2010) e la cessazione a domanda trovandosi a 5 anni dal limite di età (art 2229 del D.P.R. n. 66/2010). In assenza del presupposto della maturazione dei requisiti entro il 2010, anche per dette fattispecie opera il differimento di un anno a partire dalla data di maturazione del requisito contributivo, ovvero del secondo requisito, quando all’anzianità contributiva è abbinata l’età anagrafica.
c) Qualche cenno occorre infine fare circa i riflessi che la disciplina in esame produce sull’istituto dell’esonero, introdotto per gli anni 2009, 2010 e 2011 dall’art.72, 1°comma, del d.l. 25 giugno 2008 n°112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n°133, riguardante la possibilità di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Orbene, per l’anno 2011, dovendosi rispettare – in conformità all’orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Funzione Pubblica – sia la nuova finestra mobile che la durata massima quinquennale della permanenza nella posizione di esonero, l’autorizzazione allo stesso potrà essere concessa solo in presenza di un’ anzianità contributiva di almeno 36 anni.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Il citato articolo 12 ha introdotto delle novità anche in materia di trattamento di fine servizio (TFS). Per quanto attiene alla rateizzazione del beneficio ed al nuovo criterio di calcolo dell’indennità di buonuscita si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare INPDAP n. 17 in data 8 ottobre 2010, reperibile sul sito INPDAP/Normativa interna/circolari/TFS-TFR. In questa sede appare invece utile fornire, per la specificità della problematica e l’interesse del personale amministrato, precisazioni in ordine alla base di computo della prima quota del TFS per cessazioni successive al 1° gennaio 2011. L’Istituto ha stabilito infatti che il primo importo della buonuscita, relativo alle anzianità maturate al 31 dicembre 2010, debba essere calcolato in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.1032/73, sulla base cioè della retribuzione contributiva annua percepita al momento
del collocamento in congedo. Si ha il fondato convincimento che tale circostanza sia condizione idonea per attribuire sulla prima quota agli aventi diritto l’aumento dei sei scatti stipendiali in aggiunta allo stipendio riferito all’ultimo giorno di servizio