09/01/2012

 

OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55 – ostie del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

 

Con l’entrata in vigore del d.P.R. 171/11 sono state disciplinate la verifica, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico della permanente inidoneità psicofisica al servizio del dipendente. La norma opera una distinzione tra il concetto di inidoneità psicofisica permanente assoluta e quella permanente relativa; la prima è rappresentata dallo stato di colui che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; la seconda, invece, è costituita dallo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”. Nella seconda ipotesi fino ad oggi si è proceduto utilizzando l’istituto della riqualificazione professionale in altro profilo ad istanza di parte, convertendosi l’inidoneità relativa in presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro, ove il dipendente manifesti l’intenzione di non avvalersi della riqualificazione. Successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. 171/11 ovvero dal 21.10.2011, invece, la procedura di riqualificazione deve essere avviata d’ufficio, dovendo l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 del predetto decreto porre “in atto ogni tentativo di recupero al servizio nella struttura organizzativa di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento …” . Si richiama quindi l’attenzione, nell’ipotesi di inidoneità relativa dei dipendenti, su tutte le procedure previste dall’art. 7 d.P.R. 171/11 rammentando che non è più consentito agli stessi di non avvalersi della facoltà del mutamento di mansioni, prevista dall’ultimo periodo, lattera a), punto 1, della circolare n. C/3/27246 del 15 aprile 2003, al fine di costituire il presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro.

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