09/10/2010
L’art. 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni della Legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone, tra l’altro, che:
- “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n.113, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzative”;
- “sono fatti salvi i trattamenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”;
- “i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti”.
Alla luce di tali nuove diaposizioni, ferme restando le linee di indirizzo emanate dal Ministero della Difesa in data 28.01.2010 e richiamate dalla circolare cui fa seguito:
- le istanze di trattenimento in servizio aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010 e accolte con disposizione formale prima del 31.05.2010 sono valide;
- il personale che ha prodotto domanda di trattenimento in servizio con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, non accolta prima del 31.05.2010, sarà trattenuto in servizio fino alla data del 31 dicembre 2010. Per detto personale, tuttavia, vengono fatte salve eventuali istanze di cessazione anticipata;
- le autorizzazioni a parmanere in servizio aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2010 e quelle aventi decorrenza anteriore a tale data ma accolte dall’Amministrazione con provvedimento formale successivo al 31.05.2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n.78/2010) sono prive di effetti.
Per quanto, infine, riguarda i trattamenti in servizio aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2010, la Direzione Genarale PERSOCIV non procederà ad assentire eventuali istanze di trattenimento.