SOMMARIO: Distintivo d’onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio – Ruolo d’onore – Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo all’estero – Medaglia ricordo di “Vittima del terrorismo” – Nuove norme per la permanenza e il richiamo in servizio.
Distintivo d’onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio
Ai sensi degli articoli 862/866 del DPR 15 marzo 2010 n. 90,( T.U. delle disposizioni in materia di ordinamento militare) è concesso ai militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità d’organi importanti.
Lo speciale distintivo in argento con la scritta “ Mutilato in servizio” è concesso previa speciale autorizzazione del Ministero competente o Comandante generale. Per coloro che sono deceduti, è istituito analogo distintivo con la scritta “ Alla memoria” e del quale possono fregiarsi la vedova o in mancanza, l’orfano primogenito fino alla maggiore età, il più anziano tra i genitori.
Il distinto d’onore può essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono stete riportate
Al personale civile delle amministrazioni dello Stato analogo riconoscimento è stato previsto con RD 23 gennaio 1940, n. 70. In seguito il RD 9 dicembre 1941, n. 1591 ha stabilito, per i dipendenti degli Enti ausiliari (ora Enti locali) l’applicazione delle disposizioni relative ai distintivi d’onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.
Con decreto 5 agosto 2008 anche il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disciplinato la materia per il personale del Corpo forestale dello Stato, in particolare l’art. 2 ha stabilito:
a) il distintivo “ ferito in servizio” spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari;
b) il distintivo “ mutilato in servizio” spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti;
c) il distintivo “ alla memoria” è concesso ai familiari del personale deceduto a seguito di ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.
Ruolo d’onore
Sulla base delle disposizioni contenute e richiamate da ultimo dall’art. 804 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 gli ufficiali, i sottufficiali, i militari ed i graduati di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della polizia penitenziaria, collocati in congedo assoluto, che sono stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate per causa di servizio e che siano titolari di pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, sono iscritti d’ufficio nei ruoli d’onore corrispondenti per ciascuna Forza armata.
Lo stato giuridico e l’avanzamento è regolato:
per gli ufficiali delle FF.AA dalle leggi 10 aprile 1954,n.113 e 16 ottobre 1964,n.1148
per i sottufficiali dalle leggi 31 luglio 1954,n.599 e 22 novembre 1973,n.872
per i militari e graduati di truppa ( a domanda dell’interessato) dalla legge 11 gennaio 2000,n.4
per il personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dalla legge 6 luglio 1994 ,n.433
Procedura
I distretti militari da cui i militari dipendono, interessano le competenti Commissioni mediche ospedaliere perché dispongano accertamenti sanitari con riferimento alla data del decreto concessivo della pensione, allo scopo di stabilire o meno dell’idoneità fisica ai servizi della categoria d’appartenenza.
Qualora gli accertamenti terminino con un giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio militare, i distretti provvedono al collocamento in congedo assoluto (mediante apposita variazione matricolare) con decorrenza dalla data del decreto concessivo della pensione.
Da ultimo, ai sensi dell’art. 1314 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, gli iscritti nel Ruolo d’onore possono conseguire (a domanda) un avanzamento al grado superiore a quello con il quale vi furono iscritti dopo aver conseguito 5 anni d’anzianità nel grado.
Gli stessi possono conseguire una seconda e terza promozione se:
– hanno trascorso un successivo periodo di 5 anni nel ruolo, ovvero se hanno conseguito un’anzianità minima di 10 anni nell’attuale grado ed in quello precedente;
– dopo essere stati richiamati in servizio ed è trascorso un anno dal precedente avanzamento;
Possono chiedere una quarta promozione coloro che sono titolari di pensione di 1^ categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 648/50.
La legge 5 marzo 1973, n. 29 come integrata dall’art. 1318 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 ha previsto, inoltre, che i graduati e militari di truppa, titolari di pensione privilegiata di prima categoria, con assegni di super invalidità di cui alla tabella E, lettera A/bis n.1 e 3 possono, a domanda ,essere iscritti nei ruoli d’onore delle Forze armate di appartenenza e conseguire la nomina a primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Gli iscritti al Ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio, previo loro consenso, in tempo di pace o di guerra o di grave crisi internazionale solo in casi particolari e per incarichi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso, in ogni caso, il comando d’unità o reparti.
I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale. In proposito l’art. 1315 del D.lgs 66/2010 ha previsto che i sottufficiali del ruolo d’onore titolari di pensione di 1, 2 o 3 categoria, ovvero decorati al Valor militare o aventi grado di luogotenente o corrispondente e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dalla legge, possono, a domanda, e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d’onore delle rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l’anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le precedenti promozioni.
Per gli ufficiali , infine, l’art. 1317 del D.Lgs 66/2010 prevede che gli stessi non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro gli ufficiali di complemento possono ottenere avanzamento fino al grado di colonnello , se titolari di 1 categoria e fruiscano di assegno di superinvalidità.
Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo all’estero
E’ stata prevista dalla legge 10 ottobre 2005, n. 207 per conferire un tangibile segno di riconoscimento da parte dello Stato a colui che, nel corso di una missione di pace, a causa di un atto di terrorismo o, in ogni caso ostile, deliberatamente commesso contro lo svolgimento della missione stessa, è chiamato a pagare un alto tributo (perdita della vita o invalidità superiore all’80%).
Principali aspetti della normativa sono:
– al personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato,e al personale dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce rossa Italiana, che per eventi verificatisi dal 1 dicembre 2001 sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza d’atti di terrorismo o, in ogni caso ostili, commessi in suo danno all’estero durante lo svolgimento d’operazioni militari e civili è attribuita, su proposta del Ministro competente, la “ Croce d’onore”;
– per l’accertamento del decesso o dell’invalidità si applicano le disposizioni regolamentari in materia di “ vittime del terrorismo e della criminalità “ di cui al DPR 28 luglio 1999, n. 510;
– nel caso di conferimento “ alla memoria”, la Croce d’onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle ovvero in assenza di parenti, al comune di residenza dell’insignito;
– l’ attribuzione dell’onorificenza non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
Medaglia ricordo di “ Vittima del terrorismo”
Ai sensi dell’art. 34 comma 2/bis della legge 29 novembre 2007,n. 222 è concessa ai cittadini italiani appartenenti e non alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dall’eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, ovvero, in caso di decesso, ai parenti, con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno sentita l’ apposita Commissione consultiva.
Con successivo decreto del 6 maggio 2008, il Ministero dell’Interno ha definito poi le seguenti procedure:
- la domanda (esente da imposta di bollo e da qualunque altro diritto), da presentare al Ministero dell’interno o alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di residenza, deve essere completata da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata, attestante il possesso delle condizioni previste dalla legge, nonché di eventuali documenti giudicati necessari per una esatta valutazione del caso;
- l’istruttoria delle domande è demandata al Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – che provvede a richiedere alla Prefettura competente per territorio un dettagliato rapporto sulle circostanze dell’evento. Per i casi verificatisi all’estero, gli elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare, mentre si prescinde da tali procedure ove i tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica opinione;
- completata l’istruttoria le istanze vengono esaminate dalla Commissione consultiva per le vittime del terrorismo e della mafia per la formulazione del prescritto parere;
- in caso di decesso della vittima del terrorismo l’onorificenza è concessa alla memoria ed è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza,ai figli, ai genitori, ai pareti e agli affini entro il secondo grado;
- la medaglia, in oro, ha il diametro di cm 3,5 e reca da un lato l’emblema della Repubblica contornato dalla dicitura “ Vittima del terrorismo” e dall’altro fra due serti di alloro e di quercia, il nome dell’insignito, il luogo e la data dell’evento terroristico.
Nuove norme per la permanenza e il richiamo in servizio
Ai sensi dell’art. 3, comma 3/bis della legge 29 dicembre 2009, n. 197,come integrato dall’art. 806 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 al personale militare iscritto nel Ruolo d’onore, decorato al Valor militare o al Valor civile o con la Croce d’onore di vittima di atti di terrorismo all’estero, o comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, è attribuito, a domanda, il diritto di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.
Il trattenimento o il richiamo sono disposti con decreto del Ministro della Difesa di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.